L’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha aggiornato le linee guida per il trattamento accelerato delle domande di brevetto (PACE). La riforma si è resa necessaria grazie all’efficienza operativa raggiunta: nel 2024, la ricerca europea è stata completata in media in soli 5,5 mesi.
️ Modifiche Principali
• Focus sull’Esame: Dal 1° febbraio 2026, il programma PACE riguarderà esclusivamente la fase di esame. L’accelerazione della fase di ricerca non è più necessaria visti i tempi standard attuali dell’UEB.
• Nuovo Modulo: La richiesta deve essere effettuata esclusivamente tramite il Modulo UEB 1005 (online).
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A. Modalità di Richiesta e Vincoli
1. Esclusività Online: Non sono ammesse richieste cartacee o informali.
2. Tempistiche: La richiesta può essere presentata una sola volta per domanda, nel momento in cui la Divisione d’Esame diventa competente.
3. Riservatezza: Le richieste PACE non vengono pubblicate e sono escluse dall’ispezione pubblica dei fascicoli.
4. Gratuità: Il servizio rimane gratuito.
⚠️ B. Cause di Esclusione e Sospensione
Una volta ammessa al programma, una domanda viene rimossa definitivamente dal PACE (senza possibilità di rientro) se:
• La richiesta PACE viene ritirata.
• Il richiedente chiede una proroga dei termini.
• La domanda viene respinta, ritirata o considerata ritirata.
L’accelerazione è inoltre sospesa se:
• Non vengono pagate le tasse di mantenimento (Regola 51(1) CBE).
⏱️ C. Obiettivi dell’UEB (Service Level)
L’Ufficio si impegna a emettere i provvedimenti d’ufficio (office actions) entro 3 mesi da:
• Ricevimento della richiesta PACE.
• Ricevimento della replica del richiedente (Reg. 70a o 161(1) CBE).
• Eventuali risposte successive, purché la domanda sia ancora nel programma.
D. Domande Euro-PCT
Per le domande dove l’UEB ha agito come autorità internazionale ((S)ISA), l’esame accelerato può essere richiesto:
• All’atto dell’ingresso in fase europea.
• Insieme alla risposta obbligatoria ai sensi della Regola 161(1) CBE.
️ E. Disposizioni Transitorie
• Entrata in vigore: 1° febbraio 2026.
• Applicabilità: Le nuove regole procedurali (comprese le cause di rimozione e sospensione) si applicheranno a tutte le domande pendenti a partire da tale data, indipendentemente da quando è stata depositata la richiesta PACE.